Quanto dovrebbero pesare le scelte di un governo in un settore, quello bancario, dove a…
Rimettiamoci in bolla (ti mando uno bravo 2)
Adottare subito gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (2).
Molti non lo sanno, ma l’art.2086 del codice civile prevede, ormai da molti anni, che tutte le imprese, portate avanti in forma societaria e dotate di una minima struttura tecnico-organizzativa debbano dotarsi “anche in funzione di prevenzione della crisi” e, pertanto, non solo per quello, di quelli che il codice definisce gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Perché parlarne ora e perché diventa urgente ragionare su di essi per ogni impresa? Perché il codice delle crisi di impresa è ormai entrato pienamente in vigore e, tra le altre cose, pone obblighi specifici a carico dell’imprenditore, individuale e collettivo: ce n’eravamo dimenticati con il famigerato Decreto Liquidità che segnò l’inizio della legislazione emergenziale e che aveva spostato tutto in avanti.
Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono un insieme di buone prassi, descritte dall’Organismo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, che consistono fondamentalmente, oltre che in una maggiore comunicazione interna tra gli organi decisionali dell’impresa, nell’adozione di un modello di controllo di gestione che sia in grado analizzare la gestione passata e di compiere previsioni sul futuro, almeno a un anno, calcolando il famoso DSCR per vedere se supera o no il livello di 1,1 e dunque l’impresa è in grado, anche prospetticamente, di far fronte alle proprie obbligazioni passive con la gestione.
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